Tutto l’occorrente per prepararsi alla Direttiva NIS 2

Sophos ti aiuta a orientarti nel tuo percorso di conformità alla NIS 2

Che cos’è la NIS 2?Ti riguarda?

 

La Direttiva NIS 2 è entrata in vigore a gennaio 2023. Gli Stati membri dell’UE hanno avuto tempo fino al 17 ottobre 2024 per integrare i requisiti di sicurezza della Direttiva NIS 2 nella legislazione nazionale. Tutte le aziende che rientrano nell’ambito di applicazione della NIS 2 hanno dovuto ottemperare ai nuovi requisiti entro quella data.

Soluzioni Sophos per la Direttiva NIS 2

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Quali sono le novità della Direttiva NIS 2?

La Direttiva NIS 2 sostituisce la prima direttiva NIS, che era stata introdotta nel 2016 come prima legge UE sulla cybersecurity. La Direttiva NIS 2 estende l’ambito di applicazione del quadro di riferimento iniziale in modo da includere più settori, introduce misure di vigilanza più rigide per le autorità nazionali e si focalizza maggiormente sulle catene di approvvigionamento; inoltre, prevede requisiti di implementazione più severi e sanzioni più pesanti in caso di inadempimento.

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A chi si applica la direttiva NIS 2?

La prima Direttiva NIS si applicava principalmente alle organizzazioni con infrastrutture critiche, includendo nei requisiti della Direttiva solamente 7 settori definiti “operatori di servizi essenziali” e 3 settori indicati come “servizi digitali”. La Direttiva NIS 2 estende significativamente l’ambito di applicazione, includendo 11 settori come “soggetti essenziali” e 7 settori come “soggetti importanti”.

I soggetti essenziali sono tenuti a rispettare un regime di vigilanza più intensivo, nel quale viene monitorata la conformità ex ante ed ex post, il che significa che i soggetti devono attenersi ai requisiti di vigilanza fin dal momento dell’introduzione della Direttiva NIS 2. I soggetti importanti devono sottoporsi a un regime di vigilanza meno restrittivo, solo ex post; questo significa che vengono intraprese azioni solo se e quando le autorità ricevono prova di inadempienza.

Un’organizzazione rientra nell’ambito di applicazione della Direttiva NIS 2 se:

  • L’organizzazione offre servizi e svolge attività in qualsiasi Stato membro dell’UE
  • Salvo eccezioni, l’organizzazione ha almeno 50 dipendenti oppure fatturato annuo o bilancio annuo totale superiore ai 10 milioni di €
  • L’organizzazione opera in uno dei 18 settori specificati nella Direttiva NIS 2 sotto l’Allegato I e l’Allegato II

La Direttiva NIS 2 identifica le organizzazioni che operano nei seguenti 18 settori come “soggetti essenziali” e “soggetti importanti”, a seconda del fatturato annuo totale e delle dimensioni dell’organizzazione:

*Soggetti essenziali:

Tipicamente organizzazioni di medie e grandi dimensioni ritenute critiche per l’economia, che operano in uno dei settori elencati nella colonna sinistra della tabella.

**Soggetti importanti:

Tipicamente organizzazioni di medie e grandi dimensioni ritenute importanti ma non critiche per l’economia, che operano in uno dei settori elencati nella colonna destra della tabella.

Eccezioni: Le aziende che sono fornitrici uniche di un servizio specifico all’interno di uno Stato membro dell’UE, o la cui interruzione del servizio potrebbe avere un impatto significativo, potrebbero essere classificate come soggetti essenziali o importanti a prescindere dalle dimensioni.

Tipici criteri per cui un’organizzazione viene considerata di grandi dimensioni:

  • 250 o più dipendenti, oppure
  • Fatturato annuo pari o superiore a 50 milioni di € e bilancio annuo totale pari o superiore a 43 milioni di €

Criteri per cui un’organizzazione viene considerata di medie dimensioni:

  • 50 o più dipendenti, oppure
  • Fatturato annuo e bilancio annuo totale pari o superiore a 10 milioni di €

Le organizzazioni di piccole dimensioni e le micro-organizzazioni non sono escluse dall’ambito di applicazione della Direttiva NIS 2. Gli Stati membri possono estendere i requisiti della NIS 2, se un soggetto soddisfa criteri specifici che lo identificano come figura chiave nella società, nell’economia, in un settore o in un tipo di servizio.

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Sanzioni per l’inadempienza alla Direttiva NIS 2

La Direttiva NIS 2 introduce sanzioni più pesanti in caso di inadempienza per i soggetti essenziali e i soggetti importanti, qualora non dovessero soddisfare i requisiti di sicurezza o di segnalazione degli incidenti. Sebbene le sanzioni specifiche possano variare a seconda dello Stato membro, la Direttiva NIS 2 si prefigge di armonizzare le sanzioni in tutti gli Stati membri, definendo un elenco minimo di sanzioni amministrative. I diversi tipi di sanzioni in caso di inadempienza includono:

Sanzioni non monetarie

La Direttiva NIS 2 concede più potere alle autorità di vigilanza nazionali, che possono supervisionare e implementare la conformità con provvedimenti non monetari, tra i quali:

  • Ordini di conformità (gli enti normativi possono emettere un ordine per implementare azioni specifiche)
  • Istruzioni vincolanti (gli enti normativi possono obbligare un’azienda a intraprendere azioni specifiche)
  • Ordini di attuazione di audit sulla sicurezza (ordini normativi che implementano una misura di sicurezza)
  • Ordini di notifica della presenza di minacce ai clienti dei soggetti (notifica pubblica di non conformità)
  • Divieti temporanei (ordini normativi che vietano alla dirigenza di svolgere funzioni dirigenziali)

Sanzioni amministrative

  • Per i soggetti essenziali: sanzioni pari a un massimo di 10.000.000 € o al 2% del fatturato mondiale annuo, se tale importo è superiore.
  • Per i soggetti importanti: sanzioni pari a un massimo di 7.000.000 € o all’1,4% del fatturato mondiale annuo, se tale importo è superiore.

Responsabilità personale per i dirigenti dei soggetti essenziali e dei soggetti importanti

La Direttiva NIS 2 include nuove misure che permettono agli Stati membri di ritenere l’alta dirigenza (ad es. membri del consiglio di amministrazione, direttori, gruppo dirigente) dei soggetti essenziali e dei soggetti importanti personalmente responsabile dell’ottemperanza ai requisiti della NIS 2. Tali requisiti includono l’obbligo di rendere pubbliche eventuali violazioni della conformità, dichiarare pubblicamente la natura della violazione verificatasi e la o le persone responsabili, nonché vietare temporaneamente a persone specifiche di ricoprire cariche dirigenziali. Inoltre, i dirigenti possono essere ritenuti personalmente responsabili se viene dimostrata una loro grave negligenza nel non adempiere ai propri obblighi in termini di gestione della cybersecurity.

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La conformità alla Direttiva NIS 2 offre alle organizzazioni l’opportunità di migliorare il proprio profilo di sicurezza e la resilienza contro le minacce informatiche, contribuendo in tal modo a creare un panorama digitale più sicuro nell’UE.

Sophos può aiutarti a soddisfare i requisiti della NIS 2, liberandoti da dubbi e timori. Con le nostre ampie funzionalità di cybersecurity puoi ottemperare agli obblighi di conformità definiti nella Direttiva NIS 2.

 

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Politiche di analisi dei rischi

 

 

 

 
Gestione degli incidenti

 

 

 

 

Continuità operativa

 

 

 

 

Sicurezza della catena di approvvigionamento

 

 

 

 

Sicurezza dei sistemi informativi e di rete, compresa la gestione e la divulgazione delle vulnerabilità 

 

 

 

Valutazione dell’efficacia delle misure di gestione dei rischi di cybersecurity

 

 

 

 
Politiche relative all’uso della crittografia e della cifratura 

 

  
Sicurezza delle risorse umane, strategie di controllo dell’accesso e gestione degli attivi 

 

 

 

Uso di soluzioni di autenticazione a più fattori 

 

  
Obblighi di segnalazione  

 

 

Per saperne di più sulle soluzioni intuitive di sicurezza Sophos che possono assisterti con le tue esigenze di conformità alla Direttiva NIS 2, scarica il documento sulle Soluzioni Sophos per la Direttiva NIS 2.

La Direttiva NIS 2 e altre normative di cybersecurity a confronto

La NIS 2 è solo una delle varie normative di cybersecurity a cui devono attenersi le organizzazioni che operano nell’UE. Quella che segue è una panoramica della correlazione tra la Direttiva NIS 2 e altri quadri di riferimento, insieme agli elementi che hanno in comune:

 

NIS 2

GDPR

DORA

CER

Direttiva UE(EU) 2022/2555(EU) 2016/679(EU) 2022/2554(EU) 2022/2557
Nome della direttivaDirettiva sulla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi 2General Data Protection Regulation (Regolamento generale sulla protezione dei dati)Digital Operational Resilience Act (Regolamento sulla resilienza operativa digitale)Direttiva sulla resilienza dei soggetti critici
Ambito di applicazioneSi applica alle organizzazioni che sono soggetti essenziali e soggetti importanti; sostituisce la Direttiva NIS 1 (EU) 2016/1148Si applica a qualsiasi organizzazione che si occupa del trattamento di dati personali di persone fisiche che risiedono nell’UE e nello SEESi applica a tutti i soggetti finanziari nell’UESi applica alle organizzazioni che vengono considerate critiche, in base alla decisione dello Stato membro
ScopoRealizzata per migliorare la sicurezza informatica e la resilienza dei sistemi informativi e di rete nell’Unione europeaProtegge i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, nello specifico il loro diritto alla privacy e alla protezione dei dati personaliOltre ai requisiti di cybersecurity, questa Direttiva sottolinea l’importanza della resilienza generale delle istituzioni finanziarieSi concentra particolarmente sulla resilienza e sulla continuità operativa dei soggetti critici definiti all’interno della Direttiva e fornisce orientamenti sulle difese contro rischi non correlati alla cybersecurity
Stato di conformità rispetto alla Direttiva NIS 2-Le organizzazioni a cui si applica la NIS 2 che sono anche titolari del trattamento dei dati o responsabili del trattamento dei dati ai sensi del GDPR dell’UE devono attenersi sia al GDPR dell’UE che alla Direttiva UE NIS 2Il DORA e la NIS 2 sono realizzati per essere complementari, al fine di potenziare i requisiti di cybersecurity; presentano requisiti distinti, entrambi i quali sono richiesti dalle istituzioni finanziarieI soggetti critici devono anche attenersi alla Direttiva NIS 2 nell’ambito della cybersecurity e alla Direttiva CER per gli incidenti non correlati alla sicurezza informatica
Data di entrata in vigore17 ottobre 202425 maggio 201817 gennaio 202518 ottobre 2024
SanzioniPrevede penalizzazioni non monetarie (ad esempio ordini di conformità), multe amministrative e sanzioni penali. Le sanzioni di non conformità per i soggetti essenziali possono raggiungere il 2% del totale del fatturato mondiale annuo oppure 10 milioni di € (a seconda di quale sia l’importo più elevato), mentre le sanzioni per i soggetti importanti possono raggiungere l’1,4% del totale del fatturato mondiale annuo oppure 7 milioni di €Le disposizioni del GDPR in caso di violazione possono essere applicate sotto forma di sanzioni molto pesanti, incluse multe fino a 10 milioni di € o al 2% del fatturato annuo globale (sanzioni monetarie di Livello 1), oppure fino a 20 milioni di € o al 4% del fatturato annuo globale (sanzioni monetarie di Livello 2), in base alla natura della violazionePer il DORA è possibile imporre sanzioni finanziarie per le violazioni, ma l’importo esatto dipende dalle disposizioni trasgredite e dalla gravità della violazione. Inoltre, gli enti di regolamentazione possono intraprendere altre azioni, tra cui avvisi, restrizioni operative oppure ordini normativi, fino a quando non venga fornita prova di conformità.Le sanzioni di non conformità variano in base allo Stato membro, ma è molto probabile che includano multe, notifica pubblica, correzione e ritiro dell’autorizzazione

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